TRASFERIMENTO DA MEDICINA IN ROMANIA A MEDICINA IN ITALIA: SI’ SENZA ALCUN TEST DI INGRESSO

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 233/2018 ha confermato l’orientamento espresso nella sentenza 1/2015 resa in adunanza plenaria, statuendo il diritto per gli studenti immatricolati presso università della Romania ad ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo, a condizione che vi siano posti vacanti.

Nel caso di specie gli studenti italiani frequentavano il corso di laurea in medicina presso un’università rumena e sia il TAR, sia il Consiglio di Stato hanno riconosciuto il diritto degli studenti ad ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo senza sostenere alcun test di ingresso, dovendosi ritenere la normativa inerente all’ammissione applicabile solo agli studenti che intendono per la prima volta iscriversi al corso di laurea e non anche agli studenti che intendano invece trasferirvisi, come nel caso di studenti italiani che in Romania siano già iscritti al corso di laurea.

Attraverso l’interpretazione del  D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e infine della legge 2 agosto 1999, n. 264, la Corte ha sancito che “è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti.

Inoltre, dalla interpretazione della legislazione comunitaria in materia, (articoli 165 n. 1 e 166 n. 1 del TFUE) emerge che non risulta armonizzata la normativa relativa alle procedure di ammissione così che gli Stati membri mantengono una propria competenza in tema di organizzazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale, cosa questa che, però, non può comportare limitazioni al principio di libera circolazione e soggiorno in uno Stato membro (art. 21 TFUE).

I richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le disposizioni (in particolare l’art. 2) della Convenzione di Lisbona (ratificata con la legge n. 148 del 2002), il fatto che nel caso qui in discussione vi sono cittadini italiani che hanno svolto una parte del corso di studio all’estero e che chiedono di essere ammessi ai corsi di atenei diversi da quello di appartenenza tutti comunque soggetti al principio di libera circolazione e soggiorno, conducono l’Adunanza Plenaria ad affermare che deve essere garantito nell’ordinamento nazionale il riconoscimento di “segmenti” di formazione compiuti all’estero (come espressamente previsto dalla Convenzione di Lisbona). Allo stesso tempo le Università anziché creare percorsi ad ostacoli volti ad inibire la regolare fruizione di diritti riconosciuti dall’ordinamento, hanno il compito di predisporre e attuare un rigido e serio controllo, affidato alla preventiva regolamentazione degli Atenei, sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo; controllo che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studii teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell’università di nuova accoglienza.

La Corte, inoltre, ha ribadito che il trasferimento ad anni successivi al primo non può in alcun modo essere subordinato al superamento di test indetti dall’università.: “dovendo  escludersi che la possibilità per gli odierni appellati di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina possa, sulla base, della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

La Corte, quindi, conclude, statuendo espressamente che “chi si trasferisce da un corso di studi di un ateneo al corso di studi di altro ateneo non è tenuto a sostenere le prove previste per chi si iscrive al primo anno. Se lo studente appartiene a uno Sato membro dell’Unione europea deve essere rispettato il principio di libera circolazione e soggiorno e ciò indipendentemente da quanto previsto dall’art 165 del TFUE”.

Per avere ulteriori informazioni sulle procedure di trasferimento da inviare una email a info@laureainromania.it o contattarci.